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INDICE

Art. 1
Art. 2

Art.1) Il Regolamento

Art. 2)  Materie oggetto di mediazione

Art. 3) Sede di svolgimento della mediazione 

Art. 4) Registro delle istanze 
Art. 5) Vantaggi della procedura di mediazione
Art. 6) Istanza di mediazione

Art. 7) Contenuto della domanda

Art. 8) Avvio del procedimento 

Art. 9) Effetti della domanda 

Art. 10) Designazione del mediatore

Art. 11) Dichiarazione d’imparzialità – sostituzione

Art. 12) Poteri del mediatore

Art. 13) Proposta del mediatore

Art. 14) Effetti dell’accordo

Art. 15) Scheda di valutazione

Art. 16) Costi della procedura di mediazione

Art. 17) Esenzione

Art. 18) Agevolazioni fiscali

Art. 19) Diritto di accesso e trattamento dati

Art. 20) Cause d’incompatibilità del mediatore

Art. 21) Riservatezza

Art. 22) Responsabilità di ADR MF e dei mediatori

Art. 23) Interpretazione e applicazione del regolamento

Art. 24) Divieti 


Art. 1) - Il regolamento
Il presente regolamento disciplina e regolamenta le varie fasi della procedura di mediazione obbligatoria, così come prevista dal D.Igs. 4 marzo 2010 n. 28, pubblicato nella G.U. il 5 marzo 2010, e dal D.Igs. di attuazione 18 ottobre 2010, n. 180, pubblicato nella G.U. il 4 novembre 2010, e/o disposta dalla legge, e/o facoltativa, e/o prevista contrattualmente e/o delegata dal giudice, e dei relativi costi. 
Il regolamento può subire nel tempo eventuali modifiche, anch’esse suscettibili dell’approvazione del Ministero della Giustizia, ma che in nessun caso potranno riguardare le procedure già pendenti.
In caso di forza maggiore (sospensione o cancellazione dal registro) o caso fortuito (impossibilità per l’organismo di proseguire la mediazione) ADR MF è tenuta a comunicarlo alle parti entro i successivi 10 giorni dell’avvenuta causa interruttiva. In tale caso il procedimento proseguirà automaticamente presso un altro e differente organismo se consorziato con ADR MF, ovvero, in mancanza, può essere indicato congiuntamente, ovvero a discrezione della parte più diligente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine suddetto senza che le parti abbiano dato comunicazione dell’avvio del procedimento, ADR MF inoltrerà la richiesta di nomina al Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso affinchè provveda alla scelta del nuovo organismo. Torna all'indice

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Art. 2) Materie oggetto di mediazione
Il servizio di mediazione è diretto alla risoluzione di controversie civili e commerciali, nazionali e internazionali, vertenti su diritti disponibili delle parti, secondo le disposizioni dell'art. 2 del citato D.lgs 28/2010 attinenti le seguenti materie obbligatorie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 
ADR MF è comunque deputato a gestire il procedimento di mediazione di qualsiasi natura e materia, anche se non espressamente previsti dal decreto suddetto, comprese le controversie in corso di causa, e quelle per class action prevista dall’art. 140 bis del codice del consumo ex art. 15 del citato D.lgs, la cui conciliazione non conduca ad accordi che violino norme imperative e/o di ordine pubblico. Torna all'indice

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Art. 3) Sede di svolgimento della mediazione
La Mediazione si svolgerà nella sede legale della associazione ADR Mediazione Facile, ovvero nelle eventuali sedi secondarie o consorziate; in ogni caso, la sede per lo svolgimento dell’incontro, su richiesta di una o entrambe le parti, o per esigenze del mediatore designato o del responsabile di sede secondaria, in caso di forza maggiore o fatto imprevedibile o per impossibilità di utilizzo dei locali (*),  e per qualsiasi altro giustificato, potrà essere fissata in altro luogo e/o sede e/o ufficio ritenuto più confacente alle necessità manifestate. L’organismo potrà altresì avvalersi delle strutture e del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia a tal fine raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ex art. 136 del codice del consumo e le imprese o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia. Torna all'indice

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Art. 4) Registro delle istanze
Le domanda sono riportate in un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, contenente le annotazioni relative ai numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il nominativo del mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.Torna all'indice

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Art. 5) Vantaggi della procedura di mediazione
costi: nella risoluzione della lite nelle procedure di mediazione sono di gran lunga inferiori, rispetto a quelli dei procedimenti giudiziari ordinari, e prevedibili. 
riduzione del tempo: potenzialità di pervenire ad una conclusione rapida e satisfattoria in meno di tre ore.
mancanza di forma: la procedura di mediazione non richiede lo stesso grado di rigidità nella raccolta delle prove;
semplicità: procedura elementare e molto semplice, di facile accesso per chiunque;
creatività: varietà ed utilizzo di tecniche di mediazione disponibili ed impiegabili in conformità della personalità del mediatore, della personalità delle parti e dal complesso della lite;
riservatezza: tutto ciò che viene formulato dalla parte durante la mediazione è riservato e non può essere reso pubblico senza il consenso scritto. Torna all'indice

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Art. 6) Istanza di mediazione
La Mediazione facoltativa, delegata, obbligatoria per legge e/o per contratto, potrà essere avviata da chiunque, personalmente, con o senza l’ausilio di un difensore, presso la segreteria dell'organismo di mediazione o altra sede di ADRMF, secondo le seguenti forme:
a) deposito della domanda;
b) per posta (non necessariamente raccomandata) o P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo adrmediazionefacile@pec.it .
c) per fax;
d) per via telematica all’indirizzo di posta elettronica info@adrmediazionefacile.com (*).
In tale ultimo caso, se già attivo il dominio, l'istante deve seguire la procedura di registrazione compilando il modello telematico, fornendo i dati richiesti e prestando il consenso all'informativa relativa al trattamento dei dati. Sono garantiti la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati. 
L'istante deve indicare in ogni caso nella domanda l’eventuale indirizzo di posta elettronica cui potranno essere inviate, attraverso sistemi telematici e/o posta certificata, le comunicazioni della segreteria.
Ciascuna parte può così partecipare personalmente al processo e determinare direttamente le risultanze delle propria controversia, regolando e proteggendo i propri interessi. Può farsi assistere anche da persone di fiducia, avvocati e/o CTP, previa delega scritta o procura, ed in caso di persona giuridica da rappresentanti a ciò autorizzati e forniti dei necessari poteri per risolvere la controversia; può farsi altresì anche rappresentare dai medesimi soggetti se muniti di procura speciale (*);
E’ consigliata l’assistenza di un avvocato.
La domanda di mediazione, ha forma libera, purché contenga le indicazioni sotto elencate.
Al fine di evitare l’inammissibilità dell’istanza per incompletezza dei dati, o il ritardo nella procedura d’avvio è consigliabile compilare il modello prestampato, già predisposto da ADR MF, redatto in conformità dei criteri imposti dal DM 28/2010 e dal DM 180/2010 e dal regolamento, disponibile al pubblico, presso la segreteria dell'organismo e sedi secondarie e sul sito informatico. Torna all'indice

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Art. 7) Contenuto della domanda 
La domanda deve contenere:
 a) le generalità complete della parte richiedente con i recapiti, anche telefonici e/o elettronici, domicilio eletto se assistito da legale, e codice fiscale; 
b) le generalità e l'indirizzo della parte invitata alla mediazione e di tutte le parti coinvolte ivi compresi degli avvocati, se nominati, che la rappresenta, a cui inviare le comunicazioni;
c) oggetto e descrizione del conflitto, sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa;
d) l'indicazione del valore della lite, secondo i criteri previsti dal codice di procedura civile;
e) i documenti allegati;
f) dichiarazione di presa visione e conoscenza del regolamento dell'organismo.
g) autorizzazione al trattamento dei dati personali, esclusivamente per il procedimento di mediazione.
La segreteria invita la parte ad integrare eventuali incompletezze della domanda, che in assenza di regolarizzazione entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’organismo (*) verrà sospesa e tale mantenuta sino alla scadenza dei termini per poi essere dichiarata inammissibile.
Servizi di segreteria: in seguito al deposito dell'istanza, la segreteria comunica, nelle forme ritenute più opportune, alle parti ed ai loro difensori se nominati, presso gli indirizzi indicati o al domicilio eletto, anche con modalità telematiche, il provvedimento di fissazione della data dell'incontro, allegando per la parte invitata a comparire, anche copia dell'istanza. Tale adempimento può essere effettuato anche dalla stessa parte istante.
La segreteria deve curare la spedizione ed accertarsi della avvenuta ricezione.
In nessun caso l’Organismo tuttavia potrà essere chiamato a rispondere della mancata o inesatta notificazione dell’istanza alla controparte nell’ipotesi di errata indicazione dell’indirizzo ad essa fornito dalla parte istante;
In caso di presentazione di più domande contestualmente, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda. Torna all'indice

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Art. 8) Avvio del procedimento
Il Presidente, ricevuta l’istanza designa al più presto un mediatore e fissa la data in cui si svolgerà l’incontro entro i 30 giorni successivi (*), sempreché la natura dell’atto non richieda un termine maggiore.
L’organismo comunicherà senza formalità, a richiesta della parte che ha avviato il procedimento, l’avvenuta ricezione dell’istanza alla controparte e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
L’organismo prevede di esitare la domanda e di concludere la risoluzione del conflitto entro il termine ragionevole di giorni 90 dall’avvenuta ricezione dell’istanza, salva la diversa volontà delle parti o la complessità della materia richieda un termine maggiore, previa rinuncia delle parti ai termini. Non sono concesse proroghe dilatorie dei termini ad istanza delle parti.
La parte chiamata in mediazione che non intende aderire all’incontro di programmazione non può limitarsi ad inviare un fax o una e-mail a giustificazione della propria assenza,  né richiedere rinvii, né deduzioni da inserire a verbale, poiché tale attività è preclusa al mediatore in difetto di formale adesione della parte al procedimento, previo pagamento delle spese di servizio e/o di avvio.
In difetto di formale adesione nessuna comunicazione sarà presa in considerazione e l’assenza sarà ritenuta ingiustificata.
La domanda che abbia avuto esito negativo, anche per assenza delle parti, può essere sempre riproposta, essendo l'accesso alla mediazione attribuito alla volontà delle parti.
In caso di mediazione delegata (richiesta dal giudice) il termine massimo decorre dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Tutti i termini di comunicazione dell’istanza di mediazione e svolgimento del procedimento non sono soggetti a sospensione feriale. Torna all'indice

 

Art. 9) Effetti della domanda
La domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale dal momento della comunicazione alle altre parti. Dalla stessa data la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta. Se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 DM 28/2010 presso la segreteria dell’Organismo.
In nessun caso il periodo impiegato per la procedura di mediazione o disposto dal giudice si computa ai fini dell’art. 2 L 24/3/2001 n. 89 (c.d.:Legge Pinto). Torna all'indice

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Art. 10) Designazione del mediatore
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione degli affari di mediazione ai vari mediatori secondo criteri inderogabili, predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale, in base alla tipologia di laurea universitaria posseduta, nonché per(*) specializzazione per materia, celerità, esperienza, anni d’iscrizione all’albo, conoscenze tecniche e linguistiche, disponibilità del mediatore e valore della lite, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale (*).
Tutti i mediatori di ADR MF sono professionisti abilitati secondo la normativa ministeriale vigente, sono in possesso dei requisiti di onorabilità, hanno svolto un approfondito corso non inferiore a 50 ore e conseguito il relativo attestato di “Mediatore Civile Professionista” o equipollente e sono iscritti nell’elenco ufficiale dell’Associazione ADR Mediazione Facile ed in quello dei mediatori professionisti presso il Ministero di Giustizia. I mediatori, inoltre, dovranno nel corso di un biennio, a far data dall’entrata in vigore del decreto n. 145/2011 per i mediatori iscritti antecedentemente a tale data e dalla data di accreditamento presso il Ministero per tutti gli altri, acquisire una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento ex articolo 18 D.M. n. 180/2010, nonché avere partecipato in forma di tirocinio assistito gratuito ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti (*).
L’organismo è dotato di un elenco di mediatori professionisti esposto nelle sedi legale e secondarie dell’organismo e consultabile sul sito www.adrmediazionefacile.com (*). 
Il mediatore è scelto dall’Organismo a turnazione tra le persone inserite nella lista di ADR MF, tra quelle comunque ritenuta più idonea, in relazione a suddetti criteri e privilegiando sempre il requisito della specifica competenza professionale, oltre che della (*) celerità, pur essendo lasciato alla discrezionalità del responsabile la nomina da valutarsi caso per caso.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o esperienza professionale, il Responsabile del procedimento può nominare accanto al mediatore incaricato, anche un mediatore ausiliario. Tale richiesta può essere formulata anche dal mediatore al responsabile anche dopo l’avvio delle sessioni; al mediatore è riconosciuto altresì la facoltà di richiedere l’intervento di uno o più CT, a spese della parte richiedente, da nominarsi a cura del Presidente dell’Organismo fra quelli iscritti negli appositi albi professionali del Tribunale del luogo in cui si svolge la mediazione e che abbiano fornito la propria disponibilità a collaborare con l’Associazione applicando le tariffe minime degli onorari del rispettivo Ordine di appartenenza, preventivamente comunicate all’Organismo(*). La presenza di un co-mediatore non comporta alcun aumento delle spese di indennità.
La scelta del mediatore in taluni ipotesi può essere effettuata in corrispondenza di soggetti che possiedono una varia ed articolata preparazione, senza che sia necessariamente e strettamente legata a quel settore del diritto che interessa la controversia, e soprattutto con una particolare esperienza o addestramento nella risoluzione delle controversie.
La nomina del mediatore può avvenire anche su impulso delle parti al momento della presentazione della domanda.
Le parti, infatti, possono presentare un’istanza congiunta indicando nominativamente uno o più dei mediatori inseriti nella lista o eventuali loro preferenze, ai fini della loro eventuale designazione da parte dell’organismo; se le parti, però, dichiarano di comune accordo di volere scegliere un mediatore per particolari capacità, competenza specifiche e professionali, conoscenze tecniche o linguistiche, conoscenza di una materia, anche obbligatoria, la scelta è accordata. 
Per le procedure di mediazione di particolare complessità o di valore superiore a € 200.000,00, sarà preferito il mediatore tra quelli che abbiano più di 15 anni di iscrizione all’albo di appartenenza e di attività professionale continuativa; é in facoltà dell’Organismo svolgere la mediazione collegialmente con due o più mediatori;
Tra più mediatori che possiedono eguale competenza sarà prescelto quello più anziano di età; 
I soci fondatori, che svolgono attività di mediazione sono, in ogni caso, a parità di condizioni, sempre preferiti agli altri soci ordinari che svolgono il servizio di mediazione o ad altri soci-ordinari o mediatori iscrittisi all’organismo successivamente; tra più mediatori iscritti nello stesso giorno è preferito quello che ha conseguito prima il titolo di mediatore civile professionista ex D.lgs 28/2010 e D.M. 180/2010, in caso di parità quello più anziano d’età;
In nessun caso la parte istante può escludere o ricusare dalla nomina uno dei mediatori se non per giustificato motivo e per iscritto.
Il Presidente, o altro mediatore dal medesimo all’uopo espressamente designato ed autorizzato, sussistendone presupposti di forza maggiore, caso fortuito, necessità o urgenza, anche ai fini di ispezione e controllo, può in qualsiasi momento ed in qualsiasi sede, anche decentrata, intervenire e presenziare il procedimento di mediazione in corso, sostituirsi al mediatore o affiancarlo, nominare uno o più mediatori in sostituzione o in aggiunta (*).Torna all'indice

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Art. 11) Dichiarazione d’imparzialità - sostituzione del mediatore
Il procedimento di mediazione non potrà avere inizio se non prima il mediatore designato abbia sottoscritto la dichiarazione d’imparzialità, neutralità e indipendenza.
In nessun caso l’Organismo o il Mediatore designato possono rifiutarsi di svolgere l’incarico conferitogli, se non per giustificato motivo o in casi eccezionali. Il mediatore nominato che dichiari di non accettare l'incarico per motivi di interesse o conoscenza personale o parentale delle parti, motivando per iscritto le ragioni, rimette al più presto il fascicolo alla segreteria per allegarlo al fascicolo, e che, a sua volta, informerà il responsabile delle designazioni che provvederà, se possibile, anche prima dell’avvio del procedimento, alla sua sostituzione con altro di eguale esperienza, secondo i criteri di turnazione del presente regolamento;
A garanzia dell’imparzialità della mediazione, qualora sorgessero conflitti nel corso delle sessioni a qualsiasi titolo, personale, economico o patrimoniale, tra il mediatore ed una delle parti, non preventivamente conosciuti, ebbene anche in queste ipotesi il mediatore è obbligato a sospendere la procedura, previa comunicazione alle parti, motivando per iscritto le ragioni dell’astensione da allegarsi al fascicolo d’ufficio, e rimettere il fascicolo alla segreteria che informerà al più presto il responsabile delle designazione. L’organismo valutati i motivi addotti, potrà sostituire il mediatore con un altro eventualmente presente in sede o indicato dalle parti tra quelli presenti nell’elenco ovvero nominarlo secondo i criteri di designazione del presente regolamento; Qualora ciò non fosse possibile, dell’avvio della nuova sessione, da differirsi a non oltre 15 giorni, viene data comunicazione alle parti secondo le modalità previste dal regolamento.
Qualora la mediazione sia svolta dal Presidente e/o responsabile dell’Organismo se diverso, sull’istanza di ricusazione, rinuncia e sostituzione deciderà il Vice Presidente dell’associazione.
I soci fondatori, i soci ordinari, componenti il Consiglio Direttivo, mediatori e/o i formatori di ADR MF non possono essere nominati mediatori nelle controversie in cui siano coinvolti professionalmente con una delle parti, o siano a conoscenza di fatti che potrebbero in qualche modo pregiudicare l’imparzialità, tranne se espressamente richiesti o autorizzati da tutte le parti.Torna all'indice​

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Art. 12) Poteri del mediatore 
Il mediatore non decide e non prospetta, né impone alle parti alcuna soluzione. Nel corso della procedura potrà avviare sessioni collegiali e individuali con le parti. Se la natura della controversia lo richiede il mediatore, su espressa richiesta delle parti, può estendere la procedura anche a terzi che possono contribuire al raggiungimento dell’accordo. In tale ipotesi, il Mediatore, verificata la l’adesione delle parti al passaggio alla successiva fase di merito, previo pagamento delle relative indennità, disporrà la chiamata del terzo.
Il mediatore non può assumere alcuna informazione privata al di fuori delle sessioni di lavoro, e non può percepire alcun compenso o somma per il servizio prestato, ad eccezione dell’indennità di mediazione, ancorchè la mediazione abbia avuto buon fine;
Qualora gli interessati ovvero il mediatore designato per qualsiasi motivo non fossero in condizioni di raggiungere la sede dell’organismo, o perché si trovassero fuori provincia, regione o addirittura all’estero, il procedimento potrà svolgersi con modalità telematiche in videoconferenza (Skype, Facetime, etc) o per telefono a viva voce, sia in sessione collegiale sia individuale. Il tutto sempre garantendo la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o, per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea, agevolare la continuazione del tentativo. La Mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti.
Il mediatore è tenuto a svolgere l’incontro di mediazione con la parte istante anche in mancanza di adesione e/o partecipazione di una o più parti chiamate in mediazione. In ogni caso la sessione non potrà avere inizio in assenza di una parte se non trascorsi quindici minuti dall’orario prefissato.
In caso di assenza ingiustificata di entrambe le parti (*), il mediatore disporrà la chiusura del procedimento per rinuncia implicita della domanda.Torna all'indice

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Art. 13) Proposta
Il mediatore deve formulare una proposta se espressamente richiesto dalle parti in qualunque momento, che le parti restano libere di accettare o meno. Prima della formulazione della proposta il mediatore deve informare le parti sulle conseguenze di cui all’art. 13 D.lgs citato e successive modifiche. 
La proposta può avvenire anche da un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
Parimenti il mediatore può formulare, o riservarsi di formulare la proposta in caso di mancato accordo. Può formulare o riservarsi di formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti (contumacia), quando l’oggetto del contendere è fondato su prova scritta e la pretesa dell’istante appare non manifestamente infondata (ad es. fattura registrata, riconoscimento di debito, consulenza tecnica, perizia, atti pubblici, etc).
Se richiesto dalla parte la proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione (contumacia).
Il mediatore non può formulare la proposta nel caso in cui, nel corso dell’incontro di programmazione, una delle parti, dopo avere formalizzato l’adesione al procedimento, previo pagamento delle spese di avvio e/o dei servizi di segreteria, abbia manifestato espressamente e formalmente di non voler procedere oltre nella mediazione.
La proposta se non redatta contestualmente al verbale, ovvero non consegnata per cause non imputabili all’organismo (abbandono di una delle parti alla procedura o contumace), deve essere comunicata alle parti che dovranno far pervenire entro sette giorni dall’avvenuta ricezione l’accettazione o il rifiuto per iscritto. La mancata risposta entro il termine determina automaticamente il rifiuto della proposta.
Il mediatore se ritiene che l’accordo è ancora lontano dall’essere raggiunto, prima di dichiarare la chiusura della procedura può riepilogare alle parti le rispettive proposte e controproposte, confrontando le conseguenze che potrebbero derivare dal mancato accordo, i rischi e costi della prosecuzione della lite in termini di spese ed onorari di lite dell’instaurando giudizio, di tempo occorrente per ottenere in via ordinaria il riconoscimento e le ragione dei propri diritti, di perdita dell’interruzione dei rapporti professionali e personali, di eventuale pubblicità negativa, se trattasi di società, ed infine del fattore stress.
In caso di mancata accettazione della proposta l’Organismo provvederà a redigere apposito verbale di conclusione del procedimento.
In ogni caso le parti che (*) hanno richiesto la proposta, anche in caso di mancata accettazione, sono tenute a corrispondere all’Organismo le relative spese d’indennità, se non già versate.Torna all'indice

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Art. 14) Effetti dell’accordo
Il raggiungimento dell’accordo porta ad una chiara conclusione nel processo di mediazione, consolidando il rapporto tra le parti. L’accordo vincola obbligatoriamente le parti, e in caso di nuova lite, identifica un mancato adempimento al pari di ogni ordinario inadempimento contrattuale.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, tuttavia può escludere in caso di inadempimento che l’obbligazione scaturita dall’incontro delle due o più volontà negoziali costituisca novazione del credito originario o della situazione giuridica modificata; può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti nell’accordo ovvero per il ritardo nel loro adempimento, oppure altra condizione, sospensiva o risolutiva, termine ad adempiere o altra ipotesi espressamente concordata ed accettata dalle parti.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, che può essere predisposto dalle stesse parti o dai loro difensori, e che deve essere sottoscritto a pena di nullità dalle parti e dai loro difensori, o dai loro rappresentanti in nome e per conto di esse, e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. L'accordo avente ad oggetto uno degli atti previsti dall'articolo 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Nell’ipotesi in cui la partecipazione sia avvenuta con modalità telematica on-line o telefonica, la sottoscrizione del verbale e/o la ratifica dell’accordo potrà avvenire anche successivamente davanti ad un mediatore diverso da quello designato, recandosi la parte presso una delle sedi di ADRMF, o altro organismo all’uopo a ciò preposto, ovvero davanti ad altro pubblico ufficiale. 
Analoga formalità va osservata nel caso in cui la mediazione ha esito negativo. Il verbale va depositato in segreteria e rilasciato alle parti che ne facciano richiesta.
Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il verbale di accordo non sarà omologato se contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o formalmente irregolare. L’omologazione è richiesta dalla parte e viene concessa con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.Torna all'indice

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Art. 15) Scheda di valutazione
Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata a ciascuna parte una “scheda di valutazione del servizio” che dovrà essere compilata con le generalità della parte e dalla stesse sottoscritte, per poi essere trasmessa per via telematica dall’Organismo al responsabile del registro.Torna all'indice

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Art. 16) Costi della procedura di mediazione
I costi della Mediazione si dividono in servizi di segreteria, spese di avvio della procedura e spese di mediazione, sono ripartite in parti uguali tra le parti, salvo diverso accordo, in base alla tabella in vigore al momento dell’avvio della procedura, riportata in calce al presente regolamento.
Le spese di avvio del procedimento e quelle di mediazione sono corrisposte, a pena di improcedibilità della domanda, dalla parte istante al momento della presentazione dell’istanza o dalla parte invitata al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’avvio e/o inizio della procedura; se l’invio e/o l’adesione sono avvenute per via telematica, per posta, per PEC o per fax, la parte è tenuta a documentare l’avvenuto pagamento dell’importo corrisposto all’Organismo.
In particolare ciascuna parte è tenuta a corrispondere all’Organismo: 
- per le spese di servizi di segreteria l’importo di € 50,00, IVA compresa, a valere sull’indennità complessiva, che dovrà essere corrisposto dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento;
- per le spese di avvio l’importo di € 40,00, oltre IVA, ovvero di € 80,00 oltre IVA, per i procedimenti di valore superiore a 250.000,00, da ciascuna parte anche nell’ipotesi di mediazione congiunta, a valere sull’indennità complessiva, che dovrà essere corrisposto dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento;
- per le spese di indennità di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella Tabella delle indennità del mediatore Allegati A-B;
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle medesime Tabelle A-B:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; 
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
Le spese vive documentate o previste dal regolamento (postali, notifiche, fotocopia, diritti, rilascio copie, etc), non sono ricomprese né tra quelle di servizio, né tra quelle di avvio e sono sempre dovute dalla parte a fine procedimento.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Per valore indeterminato s’intende quello che va da € 50.000,01 a € 250.000,00;
Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo, ovvero il Mediatore designato, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento (*);
Per le controversie di valore indeterminato che, da un lato, per l’esiguità dell’oggetto del contendere non giustificano la fascia di valore da € 50.000,01 a € 250.000,00, ma che dall’altro lato, richiedono un impegno notevole per la loro trattazione e definizione (ad es. servitù, impugnazione delibere condominiali, usucapione, etc.), il valore della controversia, ai soli fini dell’indennità di mediazione, non potrà considerarsi inferiore a € 10.000,00. Analogamente va detto per procedimenti di modico valore che però richiedono un considerevole impegno per la loro trattazione.
In assenza di indicazione di valore, l'Organismo ovvero il Mediatore designato, lo decide rideterminandolo in base ai criteri del codice di procedura civile o risultanti altrimenti dalla domanda o, in ultima analisi, se ciò non è possibile, considerandola di valore indeterminato.
Per le controversie trasfrontaliere e in lingua straniera, l’indennità di mediazione è aumentata di un quarto.
In ogni caso le indennità dovranno essere corrisposte da entrambe le parti all’Organismo per intero prima del rilascio dei verbali, ivi compreso quello di accordo ed anche prima dell’invio della proposta da parte del mediatore. 
Infine, in considerazione delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall’Associazione, in casi eccezionali e motivati, è rimessa alla discrezionalità del Presidente, esimere temporaneamente la parte dal suddetto pagamento e/o concedere dilazioni per importi riguardanti affari di mediazione di valore considerevole.
Le spese di avvio del procedimento di mediazione e d’indennità dei mediatori, con esclusione delle agevolazioni riservate da disposizioni di legge esclusivamente per le materie obbligatorie, si estendono anche agli affari di mediazione riguardanti le materie facoltative, nonché a tutte le altre materie e controversie civilistiche, di lavoro e tributarie, non contemplate dal suddetto decreto, sia nazionali che trasfrontaliere, purché rientranti nei diritti disponibili delle parti (*).
Le somme già corrisposte all’Organismo per spese o indennità di mediazione non verranno in nessun caso restituite;
Il pagamento del saldo, in base ai suddetti criteri di cui all’art. 16 comma 4 D.M. 180/2010, deve essere corrisposto a conclusione della procedura di mediazione da ciascuna parte. 
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti prima del conferimento dell’incarico.
Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, di modo che l’intera somma può essere richiesta o corrisposta da una sola di esse, salvo diritto di rivalsa.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, ad insindacabile giudizio del Mediatore, possono essere considerati come un’unica parte.
Le spese di procedura e di indennità possono essere corrisposte all’Organismo anche tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie - Codice IBAN:  IT 31 N 02008 16518 000101215060.Torna all'indice

 

Art. 17) Esenzione 
La procedura è gratuita e nessuna indennità è dovuta all’organismo se “concorrono” i seguenti requisiti:
a) materia soggetta a mediazione obbligatoria;
b) soggetti che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002, n. 115, ad eccezione di quanto previsto nell’ultimo comma .
La parte che intende avvalersi del gratuito patrocinio dovrà dichiararlo nella domanda di avvio o di adesione al procedimento, ed è tenuta a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal Presidente dell’Associazione o dal mediatore designato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione necessaria comprovante lo status dichiarato;
(Art. 76 Condizioni per l’ammissione: Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a € 10.628,16).

La parte che si sia avvalsa del patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento in materia facoltativa (1),  qualora attraverso il procedimento di mediazione abbia conseguito un vantaggio economico pari o superiore all’importo che ne legittimava la gratuità, è tenuta a corrispondere all’Organismo le spese di avvio e le indennità relative come da tabella. La responsabilità per il pagamento di dette spese è solidale.

(1)  Comma modificato a partire dal 01/09/2016.

[La parte che si sia avvalsa del patrocinio a spese dello Stato qualora attraverso il procedimento di mediazione abbia conseguito un vantaggio economico pari o superiore all’importo che ne legittimava la gratuità, è tenuta a corrispondere all’Organismo le spese di avvio e le indennità relative come da tabella. La responsabilità per il pagamento di dette spese è solidale (*)] (2) 

(2)  Comma abrogato con m.dg. DAG del 30/08/2016 a decorrere da 01/09/2016.

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Art. 18) Agevolazioni fiscali 
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione è riconosciuto alle parti che corrispondono un’indennità ai mediatori, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso il credito è ridotto alla metà.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile a decorrere data di ricevimento della comunicazione del Ministero di Giustizia.Torna all'indice

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Art. 19) Diritto di accesso e trattamento dei dati personali 
Le parti hanno diritto di esercitare accesso agli atti del procedimento di mediazione, previa richiesta scritta, e di estrarne copia previo pagamento di € 0,20 per la riproduzione, esente IVA, che sarà esitata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta (*).
L’organismo è tenuto a custodire gli atti della procedura in un apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione;
Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore, gli atti depositati dalla una delle due parti in sessione privata e delle quali non sia stata appositamente autorizzato lo scambio, le comunicazioni interne del mediatore.
ADR MF è tenuta a rilasciare, su richiesta della parte il verbale di mancata partecipazione e/o di accordo ai fini della sua omologazione, previo addebito del diritto fisso di € 5,00 nel caso di verbale negativo e di € 10,00 nel caso di verbale positivo, oltre IVA (*) e sempreché siano state corrisposte le indennità di mediazione dalla parte richiedente il verbale.
ADR MF è tenuta a trasmettere la proposta del Mediatore al giudice che ne faccia richiesta ai fini delle spese di giudizio;
I dati raccolti da ADR MF sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dati), e successive modifiche.Torna all'indice

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Art. 20) Cause di incompatibilità del mediatore
Sono cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di mediatori:
a) chi ricopre il ruolo giudice di pace;
b) chi non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
c) chi ha riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; 
d) chi è incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
e) chi è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
f) chi ha riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.Torna all'indice

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Art. 21) Riservatezza
E’ fatto divieto assoluto per le parti, loro difensori e tecnici, ctu, personale dell’ufficio, mediatori, tirocinanti, aspiranti mediatori, collaboratori dell’Organismo di diffondere all’esterno quanto appreso durante le sessioni e di non utilizzare in giudizio le dichiarazioni rese ammissioni fatte, documenti, eventuali proposte verbali del mediatore, offerte, proposte di transazione (*). 
Il mediatore non può essere evocato in giudizio o in altre sedi arbitrali o di altra natura dalle parti a rendere testimonianza su quanto appreso nel corso della sua attività essendo tenuto al segreto professionale imposto dall'articolo 10, comma 2 del d.Igs. 28/2010. Al medesimo si estendono le disposizioni ex art. 200 cpp e quelle di garanzia ex art. 103 cpp. Tale riserva non opera soltanto nel caso in cui il mediatore abbia ragionevole motivo di ritenere che le rilevazioni assunte nel corso di una sessione da una delle parti possano determinare un potenziale pregiudizio alla vita o all’integrità della controparte o di un terzo;
Non è ammessa alcuna forma di registrazione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dei vari incontri.
Prima dell’avvio della mediazione, è consigliabile che le parti sottoscrivano un contratto sulla riservatezza, convenendo che tutto quanto discusso e prodotto durante la mediazione, documenti compresi, sia riservato - ad eccezione del contratto di mediazione stesso da potersi utilizzare in caso d’inadempimento - e che non potrà mai essere portato come prova contro un'altra parte in giudizio.Torna all'indice

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Art. 22) Responsabilità di ADR MF e del mediatore
In nessun caso il mediatore, nè i loro assistenti o collaboratori, nè il personale dell'ufficio, né soci fondatori o ordinari, né l’ADR MF, possono essere considerati responsabili per qualsiasi atto o omissione operato dalle parti e relativo alla procedura di mediazione, né sono  responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.
Responsabile dell’associazione “ADR Mediazione Facile” è il Presidente.
L’Organismo e ciascun mediatore sono garantiti da una polizza fideiussoria RC professionale che copre tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione. La polizza tiene indenne l’Organismo e ricomprende ogni somma, nel limite del massimale annuo di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) che questo sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto, di errore o di omissione, dell’assicurato o, anche, doloso, dei suoi ausiliari, mediatori e preposti commessi nell’esercizio dell’attività connessa al servizio di mediazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo.
Ciascun mediatore, ausiliario e preposto dovrà, a sua volta, manlevare e tenere indenne l’Organismo da eventuali danni che dovessero derivare ad esso in ragione dell’attività di mediazione posta in essere incautamente;
Nell’ipotesi di presunta responsabilità degli organi suddetti, la parte che si ritiene danneggiata in ogni caso è obbligata ad avviare la procedura di mediazione presso l’Organismo facente capo al Consiglio degli ordini degli Avvocati di Messina.
In caso di mancato pagamento delle spese e indennità, a qualsiasi titolo dovute da una delle parti rimasta inadempiente, è in facoltà del Presidente, prima di azionare la procedura monitoria, avviare in forza del suddetto vincolo solidale, la mediazione invitando le parti presso la sede legale di ADR MF per la risoluzione del sospeso.Torna all'indice

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Art. 23) Interpretazione e applicazione delle norme
Il mediatore deve attenersi scrupolosamente ed applicare i precetti specificatamente contenuti nel presente regolamento e che direttamente riguardano i suoi doveri e le sue responsabilità verso terzi e verso l’Organismo. Qualunque conflitto di interpretazione o di applicazione di norme non riguardanti l’attività del mediatore sarà di pertinenza esclusiva dell’Organismo.Torna all'indice

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Art. 24) Divieti 
E’ assolutamente vietata la riproduzione anche parziale del presente regolamento.Torna all'indice

 

 

 

 

 

 

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Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
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