top of page

Codice etico del mediatore

Codice etico del mediatore
- Il mediatore si impegna ad osservare le norme del regolamento dell'Organismo e a
svolgere le sue funzioni nel rispetto del codice etico e conformemente a quanto previsto
dal D.Igs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 4 novembre 2010 n 180/2010.
- Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve aggiornare la propria
preparazione in tecniche di composizione di conflitti.
- Il mediatore deve rifiutare la nomina se ritiene di non avere idonea qualificazione e
competenze per svolgere la mediazione.
- Il mediatore deve essere ed agire sempre in modo assolutamente imparziale, rimanere
neutrale rispetto alla lite ed indipendente nei confronti delle parti per tutta la durata del
procedimento di mediazione, senza lasciarsi influenzare da fatti e/o circostanze che
possono inficiare il risultato della controversia.
- Il mediatore deve informare immediatamente il responsabile dell’Organismo di possibili
pregiudizi che potrebbero influenzare l’esito dell'attività di mediazione
- Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- Il mediatore, prima di iniziare l’incontro di mediazione, deve sottoscrivere la
dichiarazione di imparzialità.
- Il mediatore si limita ad assistere le parti nel procedimento di mediazione e le aiuta ad
identificare ed articolare i loro propri interessi, le loro priorità, i loro bisogni e i loro
reciproci desideri, per raggiungere un conclusivo accordo soddisfacente voluto dalle stesse.
- Il mediatore deve consentire alle parti di esprimere liberamente le loro rispettive
proposte e controproposte.
- Il mediatore non può accettare alcun compenso dalle parti, né stipulare accordi di alcun
genere con le stesse in ordine ai fatti di lite.
- Il mediatore non può essere nominato - e qualora lo sia stato deve astenersi – se
l’oggetto della mediazione verte su una controversia in cui sia stato coinvolto
professionalmente con una delle parti, o sia a conoscenza di fatti che potrebbero in
qualche modo pregiudicare l’imparzialità.
- Il mediatore solo per giustificato motivo o in casi eccezionali può rinunciare all’incarico.
- Il mediatore deve astenersi dall'attività di mediazione quando ha motivo di interesse o
conoscenza personale o parentale con una delle parti, o ha avuto rapporti anche
occasionali di lavoro od altro titolo, se ha interesse all'affare oggetto della mediazione.
- II mediatore prima dell’avvio della procedura è obbligato a sottoscrivere una
dichiarazione di imparzialità.
- II mediatore può nominare uno o più co-mediatori quando ritiene ciò opportuno e
necessario per la risoluzione della lite, o avvalersi dell'ausilio di consulenti tecnici, inseriti
negli elenchi dei consulenti di ufficio presso il Tribunale del luogo in cui si svolge la
mediazione.
- II mediatore nel proporre l'accordo conciliativo non può emettere giudizi personali o
valutazioni di alcun genere relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti e non può
comunicare con le stesse, o loro difensori, al di fuori del procedimento, né anticipare il
contenuto della proposta.
- Il mediatore è tenuto al segreto professionale ex art. 10, comma 2 del d.Igs. 28/2010, e
non può essere evocato in giudizio neanche in futuro per rispondere su fatti o circostanze
appresi nel corso dell’attività di mediazione. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 200
e103 cpp;
- Il mediatore risponde personalmente dei danni nei confronti dell’Organismo se
contravviene o viola il regolamento o le norme del codice etico, e può essere revocato o
sospeso dall’Organismo;
- II mediatore ha il dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese
durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i
dati personali non posso essere utilizzati per fini diversi dalla mediazione.
-Il mediatore soltanto se autorizzato espressamente può rivelare all’altra parte le notizie
apprese durante la sessione individuale.
- Il mediatore gestisce la mediazione con autorevolezza, favorisce il sereno e proficuo
svolgimento della procedura, seguendo uno specifico protocollo comportamentale che
richiede a ciascuno di essere coinvolto, stabilendo tempi, modi e numero delle sessioni
collegiali e individuali da tenere e degli interventi delle parti o dei loro difensori in maniera
equivalente

TORNA IN ALTO

bottom of page